PARTECIPAZIONI ATTUALI E STORICHE


Le quote o azioni possedute da ogni socio in una o più imprese



La partecipazione societaria, prevista dal codice civile, si traduce nella quota di capitale sociale detenuta da un soggetto economico: è rappresentata da azioni (per le S.p.A. e le S.a.p.A.) o da quote (per le S.r.l.) e può essere assunta, oltre che da una persona fisica, anche da una persona giuridica.
Nel Registro Imprese è possibile individuare le Persone (fisiche o giuridiche) che posseggono o hanno posseduto partecipazioni in una o più imprese.

Le  partecipazioni si riferiscono all'ultimo elenco soci depositato dalle società.



Per la ricerca nel Registro Imprese è sufficiente indicare il nominativo, eventualmente specificando la data di nascita, oppure inserire il codice fiscale, per ottenere una “scheda partecipazioni” (solo con partecipazioni attuali o storica completa) in cui sono riportate le seguenti informazioni:

  • le imprese (con i dati essenziali) nelle quali la persona attualmente possiede azioni o quote
  • per ognuna delle imprese di cui sopra, i dettagli sulle partecipazioni possedute (tipologia e composizione, tipo di diritto, estremi dell’ultimo adempimento nel quale è presente il socio, estremi dell’adempimento di ammissione nella compagine sociale
  • le imprese (con i dati essenziali) nelle quali la persona ha posseduto azioni o quote
  • per ognuna delle imprese di cui sopra, i dettagli sulle partecipazioni possedute (tipologia e composizione, tipo di diritto, estremi dell’ultimo adempimento nel quale è presente il socio, estremi dell’adempimento di ammissione nella compagine sociale.



Azioni

 
  • Possono essere oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari
  • Un socio può possedere un numero illimitato di azioni
  • Sono tutte di uguale valore
  • Le azioni possono essere rappresentate da titoli di credito
  • La loro circolazione è tendenzialmente libera
  • Sono ammissibili categorie di azioni

Quote

 
  • Non possono essere oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari
  • Ad ogni socio spetta un sola quota
  • Possono essere di valore diverso
  • Le quote non possono essere rappresentate da titoli di credito
  • L'atto costitutivo può escludere o limitare il trasferimento delle quote
  • Non sono ammissibili categorie di quote